Il feudalesimo si sovrappose a tale sistema, l’investito del feudo conseguiva il godimento (utifrui) non la libera disponibilità dei beni.
I feudatari imposero però oneri spesso gravosi alle popolazioni le quali sostennero lotte secolari per esercitare i loro diritti.
Con l’affermarsi dei Comuni (XII secolo), le gestioni collettive mantennero la propria autonomia e sopravvissero come enti patrimoniali accanto all’ente amministrativo e politico con ordinamenti propri. La realtà dei cosiddetti usi civici seguì la millenaria storia dell’Italia e si differenziò notevolmente (ad esempio fra Nord, Centro e Sud della penisola).
In Umbria sotto l’influenza delle consuetudini germaniche della Marca comune o Allmende, si formarono associazioni agrarie costituite come corpi chiusi di esclusiva proprietà delle famiglie originarie con esclusione dei sopravvenuti (oggi invece a Santo Stefano dei Piccioni basta un anno di residenza per poter richiedere il diritto di utenza).
Con la formazione del Regno d’Italia (1861) lo stato unitario inaugurò una prima grande codifica nel 1865. Le Comunanze Agrarie con il loro ordinamento giuridico anomalo erano mal viste. La proprietà collettiva era considerata di turbamento dell’ordine giuridico al cui fulcro c’era la distinzione netta fra proprietà pubblica e privata. Pertanto una legge del 1894 equiparò le Comunanze Agrarie a enti locali pubblici e, tentando di favorire l’individualismo agrario al collettivismo la legge n°1766 del 1927, non avendo il coraggio di eliminare gli enti esistenti impedì per sempre la formazione di nuove associazioni agrarie (Comunanze, Università, Partecipanze, Associazioni ecc.). Tale legge mantenne il regime di indisponibilità dei beni civici, conservando gli usi, sottoponendoli a piani economici e a norme, vietando la vendita di frutti e il riparto fra gli utenti. Stabilì che come per i comuni le associazioni agrarie non avevano e non possono avere finalità di lucro. Le Comunanze ad oggi sono enti privati ma con finalità pubbliche all’interno del loro territorio.
La Comunanza Agraria di S.Stefano dei Piccioni ha regolarizzato la sua posizione con lo stato Italiano fra il 1913 e il 1925.
I beni delle Comunanze Agrarie o enti similari sono di diritto civico e quindi inalienabili ed imprescrittibili.
Oggi i beni della Comunanza Agraria , tramandati dai nostri avi attraverso lotte e sacrifici, rappresentano per la frazione una importante opportunità economica alla cui gestione partecipata sono chiamati responsabilmente tutti gli utenti.